Tra pochi giorni l’accessibilità digitale diventerà un requisito legale fondamentale per siti web, applicazioni e altri “sistemi informatici”, grazie all’entrata in vigore della Direttiva (UE) 2019/882, meglio nota come European Accessibility Act (EAA).
Ma andiamo con ordine, approfondendo prima la tematica dell’accessibilità digitale.
Accessibilità digitale: una definizione
L’accessibilità digitale si riferisce alla capacità dei sistemi informatici, inclusi siti web e applicazioni, di essere fruibili da tutti, incluse le persone con disabilità o che hanno difficoltà nell’uso della tecnologia, senza ostacoli.
L’accessibilità riguarda da vicino una grande varietà di disturbi e disabilità, tra cui quelli visive, uditivi, fisici, vocali, cognitivi, di linguaggio, di apprendimento e neurologici ma, oltre a ridurre le barriere per le persone con disabilità, garantisce anche un miglioramento dell’esperienza per tutti gli utenti, favorendo una fruizione più semplice e intuitiva dei contenuti digitali per tutti e attraverso tutti i dispositivi.
In una società come la nostra, sempre più digitale, sempre più “connessa”, la possibilità e la capacità di accedere alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) sono diventate prerequisiti fondamentali per la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale, politica ed economica. Appare quindi evidente come sia fondamentale che i siti web e le applicazioni garantiscano a tutti una vera inclusione.
L’idea di rendere il Web accessibile a tutti è stata fortemente sostenuta dal World Wide Web Consortium (W3C) l’organizzazione internazionale, nata nel 1994, che ha come scopo quello di favorire lo sviluppo di tutte le potenzialità del World Wide Web, stabilendone anche gli standard tecnici.
Nel 1997, infatti, il W3C ha dato vita alla Web Accessibility Initiative (WAI), con lo scopo di definire standard e stilare linee guida per promuovere l’accessibilità web.
Nel 1999 vengono pubblicate le Web Content Accessibility Guidelines 1.0 (WCAG), le linee guida per l’accessibilità dei contenuti web, raccomandazione rivolta a sviluppatori e tecnici informatici per la creazione di siti e applicativi accessibili. Nel 2023 sono state lanciate le WCAG 2.2.
Un sito web si definisce accessibile quando è conforme alle WCAG, che presentano 3 livelli:
- A è quello di base;
- AA è il livello intermedio, attualmente considerato lo standard globale di riferimento;
- AAA è il livello più elevato, ma non deve essere considerato come lo standard da raggiungere, poiché nessun sito web può raggiungere tale livello di conformità.
L’attuale livello di conformità richiesto dalla legislazione italiana è costituito dai criteri di successo delle WCAG 2.1 al livello A e AA.
Le WCAG sono organizzate in quattro principi fondamentali, che devono essere rispettati per garantire l’accessibilità di siti web e applicazioni: Percettibilità, Operabilità, Comprensibilità e Robustezza, a cui spesso ci si riferisce semplicemente con l’acronimo POUR.
Accessibilità digitale: l’evoluzione normativa
Negli ultimi vent’anni, l’accessibilità digitale è passata da tema specialistico a questione centrale nelle politiche pubbliche nazionali e internazionali. L’adozione di tecnologie inclusive, la promozione della cittadinanza digitale per tutti e la riduzione del divario digitale sono oggi al centro di numerosi interventi economici e normativi.
A livello nazionale, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedica un’attenzione particolare ai progetti rivolti alla digitalizzazione inclusiva, prevedendo fondi per la modernizzazione della PA e per la formazione digitale delle fasce più vulnerabili della popolazione.
Dal punto di vista normativo, invece, ci stiamo avvicinando all’entrata in vigore dell’European Accessibility Act, il quale avrà sicuramente un impatto positivo sulla fornitura di prodotti e servizi digitali accessibili all’interno del mercato europeo.
La Legge Stanca, Legge 9 gennaio 2004, n. 4
In Italia, la Legge 9 gennaio 2004, n. 4, nota anche come Legge Stanca, dal nome dell’ex Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, Lucio Stanca, rappresenta una vera e propria pietra miliare nella normativa nazionale sull’accessibilità dei siti web pubblici.
Essa stabilisce che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono adottare tecniche di progettazione e sviluppo che garantiscano l’accesso a chiunque, indipendentemente dalle proprie abilità fisiche o cognitive, come si evince dall’articolo 1:
- La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
- È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con disabilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione.
Le principali disposizioni delle legge includono:
- adozione di standard tecnici di accessibilità (inizialmente WCAG 1.0, poi aggiornati alle WCAG 2.1, AA);
- compatibilità dei contenuti digitali con le tecnologie assistive come gli screen reader;
obblighi di monitoraggio e rendicontazione sull’accessibilità.
Se inizialmente la legge si applicava soltanto alla pubblica amministrazione, col tempo è stata aggiornata e integrata da decreti, regolamenti attuativi, linee guida e circolari che ne hanno esteso l’ambito applicativo a diverse entità, sia pubbliche che private, ma operanti a stretto legame col settore pubblico.
In base all’articolo 3 della legge Stanca, gli obblighi di accessibilità riguardano specifici soggetti, definiti “soggetti erogatori”, tra cui rientrano:
• pubbliche amministrazioni;
• enti pubblici economici;
• aziende private concessionarie di servizi pubblici;
• aziende municipalizzate regionali;
• enti di assistenza e di riabilitazione pubblici;
• aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico;
• aziende appaltatrici di servizi informatici;
• organismi di diritto pubblico che perseguono finalità di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e prevalentemente finanziati dallo Stato o da altri enti pubblici o sotto la loro vigilanza;
• tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet;
• altri soggetti giuridici che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a € 500.000.000.
La Direttiva (UE) 2019/882 – European Accessibility Act (EAA)
La Direttiva (UE) 2019/882, nota come European Accessibility Act (EAA), è stata adottata il 17 aprile 2019 allo scopo di garantire che determinati prodotti e servizi siano accessibili alle persone con disabilità. Entrerà in vigore dal 28 giugno 2025. L’obiettivo è quello di abbattere le barriere digitali e favorire un mercato unico più inclusivo. L’Italia ha recepito l’EAA con il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82.
A differenza della normativa precedente, questo decreto coinvolge anche i soggetti operanti nel settore privato, ad eccezione delle microimprese. Queste, definite come quelle imprese con meno di 10 dipendenti e fatturato inferiore a 2 milioni di euro, sono escluse dall’obbligo di conformità, salvo casi particolari.
All’art. 1, commi 2 e 3, sono elencati una serie di prodotti e servizi che, a far data dal 28 giugno 2025, dovranno possedere i requisiti di accessibilità previsti dalla direttiva europea prima della loro immissione nel mercato. In particolare, tra i prodotti oggetto di applicazione della direttiva rientrano:
• sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per tali sistemi hardware, rivolti ai consumatori;
• i terminali self-service di pagamento e quelli destinati alla fornitura dei servizi disciplinati dal decreto;
• apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive, per consumatori, utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica;
• apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive, per consumatori, utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi;
• lettori di libri elettronici (e-reader).
Tra i servizi che dovranno essere resi accessibili a tutti rientrano:
• quelli di comunicazione elettronica, ad esclusione dei servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina;
• quelli che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;
• quelli relativi ai servizi di trasporto passeggeri, come aerei, autobus, treni, traghetti, ivi compresi i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali (a titolo esemplificativo, i loro siti web, le app per dispositivi mobili e i terminali self-service interattivi);
• i servizi bancari per consumatori;
• gli e-book e i software dedicati;
• gli e-commerce.
Cosa succede se un prodotto o un servizio non rispetta i requisiti di accessibilità stabilità dalle Linee Guida AGID, che si rifanno alle WCAG 2.1. AA?
Il decreto legislativo n. 82/2022 prevede un sistema di vigilanza dei prodotti e dei servizi immessi nel mercato europeo.
La competenza per l’accertamento delle violazioni e le sanzioni conseguenti spetta all’AGID, per ciò che riguarda servizi e siti web, e al Ministero per lo sviluppo economico per ciò che riguarda i prodotti.
Qualora le citate autorità di vigilanza dovessero accertare che il prodotto/servizio non rispetti i requisiti previsti dalla legge, le stesse richiederanno all’operatore economico di adottare le misure correttive per renderlo conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità da esse stabilito.
Qualora poi, l’operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine indicato, le autorità di vigilanza potranno assegnare un termine supplementare ragionevole per procedere al ritiro del prodotto dal mercato e, in caso di servizi, procedere all’oscuramento dello specifico servizio che non rispetta i requisiti di accessibilità e, ove necessario, al ritiro dell’applicazione mobile dall’app store in cui è in vendita, o adottare le necessarie misure inibitorie dell’utilizzo del servizio.
Il decreto prevede anche un sistema sanzionatorio. Come visto sopra, la legge Stanca e successive modificazioni, aveva già introdotto una sanzione pecuniaria fino al 5% del fatturato per le aziende con un fatturato medio negli ultimi 3 anni di attività superiore ai 500 milioni di euro.
A ciò si aggiunge quanto indicato nell’articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2022, che stabilisce che le sanzioni amministrative pecuniarie possono variare in base alla gravità della violazione e alla dimensione dell’azienda coinvolta.
Le casistiche suscettibili di sanzioni sono:
• violazione delle disposizioni di accessibilità: gli operatori economici che non rispettano le disposizioni di cui agli articoli 3, 6 (commi 1-8), 8 (commi 1-7), 9 (commi 1-4), 10 e 12 (commi 1-4) sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria di importo da 5.000 a 40.000 euro, in base alla gravità della non conformità, al numero di unità di prodotti o servizi non conformi, e al numero di utenti coinvolti;
• inosservanza delle disposizioni dell’autorità di vigilanza: gli operatori economici che non ottemperano alle disposizioni impartite dall’autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 18, comma 4, e 21, comma 4, sono puniti con sanzioni di importo da 2.500 a 30.000 euro;
• mancanza di collaborazione: gli operatori economici che non collaborano con le autorità competenti nelle attività di verifica e controllo (come specificato negli articoli 6, comma 9; 7, comma 1; 8, comma 8; 9, comma 5; 11; 12, comma 5; e 13, comma 3, ultimo periodo, e comma 4, ultimo periodo) sono soggetti a sanzioni da 2.500 a 30.000 euro, salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono far emergere la responsabilità per un illecito amministrativo o penale.
Siamo quindi davanti ad una novità che rappresenta un ulteriore passo in avanti verso un mondo digitale più inclusivo. Ma, come abbiamo già detto, ne beneficeremo tutti, in quanto l’accessibilità digitale consente anche un miglior svilupo/utilizzo di siti web e app per tutti, su tutti i dispositivi.